Sospensione debiti PMI
L’accordo raggiunto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dall’ABI e dalle Associazioni dei rappresentanti delle imprese lo scorso 3 agosto 2009, siglato in attuazione dell’art.5 co.3-quater, del D.L. n.78/09 (c.d. decreto anticrisi), permette alle piccole e medie imprese di richiedere, alle banche ed agli intermediari interessati (anche società di leasing) aderenti alla convenzione, la sospensione per 6/12 mesi del pagamento della quota capitale della rata del mutuo-leasing.
È stato stabilito che possano accedere alle iniziative le PMI che alla data del 30 settembre 2008 erano “in bonis” nei confronti della banca/intermediario a cui viene presentata la domanda e che alla data di presentazione della domanda di sospensione dei debiti non abbiano posizioni classificate come ristrutturate, in sofferenza, incagliate ovvero procedure esecutive in corso. Le piccole e medie imprese interessate alle misure previste nell’Avviso comune del 3 agosto 2009 devono avere un numero di dipendenti non superiore a 250 unità ed un fatturato annuo minore di €50 milioni (oppure un totale di attivo di bilancio minore di €43 milioni).
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