Studio Associato anche senza IRAP
Debenza Irap dello studio associato: possibile provare l’assenza d autonoma organizzazione
L’esercizio in forma associata di una professione è circostanza di per sé idonea a far presumere l’esistenza di una autonoma organizzazione di strutture e mezzi, ancorché non di particolare onere economico, nonché dell’intento di avvalersi della reciproca collaborazione e competenza, ovvero della sostituibilità nell’espletamento di alcune incombenze, cosi da potersi ritenere che il reddito prodotto non sia frutto esclusivamente della professionalità di ciascun componente dello studio, con la conseguenza che legittimamente il reddito di uno studio associato viene assoggettato ad Irap; a meno che il contribuente non dimostri che tale reddito è derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n.22386 del 3 novembre 2010.
(Cassazione, sentenza n.22386 del 3/11/10)
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