Cedolare secca affitti : opzione
E’ stata introdotta a partire dal 2011 la “cedolare secca sugli affitti”. Si tratta di un’imposta che sostituisce quelle attualmente dovute sulle locazioni (articolo 3 del D.Lgs 23/2011). E’ un regime facoltativo e si applica in alternativa a quello ordinario. La cedolare secca, in pratica, sostituisce: l’Irpef e le relative addizionali, l’imposta di registro (anche su risoluzioni e proroghe del contratto di locazione), l’imposta di bollo (se dovuta, sulle risoluzioni e proroghe del contratto). Resta comunque l’obbligo di versare l’imposta di registro per la cessione del contratto di locazione. Possono optare per il regime della cedolare secca le persone fisiche titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento (per esempio, usufrutto) su unità immobiliari abitative locate. L’opzione non può essere effettuata : nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni, dalle società e dagli enti non commerciali. L’opzione può essere esercitata in relazione a ciascuna unità immobiliare ad uso abitativo e alle relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione. Sono interessate, quindi, soltanto: le unità abitative accatastate nelle categorie da A1 a A11 esclusa l’A10 (uffici o studi privati); le relative pertinenze (solo se locate congiuntamente all’abitazione). Calcolo dell’imposta: l’aliquota da applicare corrisponde al 21% per i contratti di locazione a canone libero; 19% per i contratti di locazione a canone concordato. Trattandosi d’imposta sostitutiva al fine del calcolo della convenienza bisogna tenere conto: delle diverse aliquote Irpef; di eventuali oneri deducibili detraibili; della deduzione del canone di affitto previsto nel regime ordinario. L’opzione può essere esercitata in relazione a ciascuna unità immobiliare ad uso abitativo e alle relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione.
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