Antiriciclaggio: limite denaro contante 2.500
Dal 13 agosto 2011 con l’entrata in vigore del D.L. n.138/11 è sceso da € 5.000 ad € 2.500 il limite al di sotto del quale è ammessa la trasferibilità del denaro contante e dei titoli al portatore di cui all’art.49 del D.Lgs. n.231/07: tale novità ha una serie di implicazioni oltre che su tutti i rapporti commerciali eseguiti mediante pagamenti in contanti anche sull’emissione degli assegni bancari, postali, sui vaglia postali e cambiari e sui libretti di deposito bancari o postali al portatore.
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