TASI al 16/10/2014
TASI – SCADE AL 16 OTTOBRE LA “SECONDA TRANCHE” DELL’ACCONTO TASI
Dal 2014 entra in vigore la TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili dei Comuni) imposta che si affianca, senza sostituire, l’IMU.
Il nuovo tributo si applica:
- su tutti i fabbricati (comprese le abitazioni principali e relative pertinenze ed i fabbricati rurali, che invece sono esenti dall’IMU),
- sulle aree fabbricabili,
- ma esclude da tassazione i terreni agricoli (questi ultimi pagano solo l’IMU).
La base imponibile TASI è la medesima prevista per l’applicazione dell’IMU (rendita catastale rivalutata per i fabbricati, reddito dominicale rivalutato per i terreni agricoli, valore venale per le aree edificabili), a cui viene applicata l’aliquota di base della TASI, pari all’1 per mille.
Il Comune può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento, ovvero può anche incrementarla sino ad un massimo del 2,5 per mille, ma comunque la somma delle aliquote IMU + TASI non può superare il massimo previsto per l’IMU (10,6 per mille per la generalità degli immobili diversi dall’abitazione principale).
Il Comune può derogare a tali limiti incrementando le aliquote di un ulteriore 0,8 per mille (quindi aliquota IMU + TASI può arrivare all’11,4 per mille e l’aliquota specifica TASI può arrivare al 3,3 per mille), purché l’extra-gettito sia destinato alla riduzione dell’imposta sulle abitazioni principali.
È quindi fondamentale verificare con cura il contenuto dei regolamenti comunali per calcolare correttamente il tributo dovuto.
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